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Tribunali Emilia-Romagna > Licenziamento superamento comporto
Data: 17/04/2004
Giudice: Vezzosi
Tipo Provvedimento: Sentenza
Numero Provvedimento: 53/04
Parti: Sbarbada / CAMST Soc. Coop. a rl
TRIBUNALE DI PARMA - INFORTUNIO SUL LAVORO - LICENZIAMENTO PER SUPERAMENTO DEL PERIODO DI COMPORTO – ILLEGITTIMITA’


Una lavoratrice addetta ad una mensa ha subito un infortunio sul lavoro: trasportava un vassoio pieno di bicchieri; per qualche ragione, è inciampata o scivolata e le si è sfilata la ciabatta che indossava (fornita dalla datrice di lavoro); un bicchiere, cadendo, le si è infranto sul piede, non protetto dalla calzatura, ferendola; di qui una lunga malattia, che ha determinato il superamento del periodo di comporto e il licenziamento dell’operaia. Impugnato tale licenziamento, il Tribunale di Parma ha accertato che la lavoratrice avrebbe dovuto essere dotata di “scarpe resistenti e protettive” e “non facilmente sfilabili (come, invece, certamente sono le ciabatte, che espongono … al duplice rischio di scivolare e di non proteggere)”. Tanto più che nella specie è risultato che “non tutta la cucina” ove operava la lavoratrice era “trattata con materiale antiscivolo”, e proprio la “zona del locale ove (era) posta la lavastoviglie (aveva) un pavimento in marmo, che si bagna(va) nelle operazioni di carico e scarico della macchina e diventa(va) doppiamente scivolosa”. Conseguentemente il Giudice ha dichiarato il licenziamento invalido, con tutte le conseguenze di cui all’art. 18 S.L., , in conformità con un consolidato orientamento giurisprudenziale (v. da ultimo Cass. n. 5413/2003) in base al quale “la computabilità del periodo di comporto delle assenze dovute ad infortunio o malattia non si verifica quando tali eventi siano causati da inadempimenti dell’obbligazione contrattuale prevista dall’art. 2087 c.c.”